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Art. 9 Elezione, composizione e durata - Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da numero dodici Consiglieri.
- L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, sono regolati dalla Legge, o, in mancanza, dal presente Statuto.
- Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente Statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell’Organo.
- Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
- Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
- Il Regolamento fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- Il Regolamento, di cui al comma 3), disciplina, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
- Il Consiglio, non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell’Ente.
- Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
- Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, da comunicare all’organo elettivo entro e non oltre la seduta consiliare successiva.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.
- Il Regolamento, di cui al comma 3), disciplina le modalità ed il procedimento di dichiarazione della decadenza nel rispetto dei principi sanciti dal presente Statuto.
- La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla Legge.
- Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
- I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
- Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.
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