|
Art. 35 Incarichi ed indirizzi di gestione - Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai Responsabili di Area .
- Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
- Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione dei Aree dell’Ente.
- La direzione dei Aree può essere, altresì, attribuita al Segretario Comunale o a funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Gli incarichi di direzione delle Aree hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco, che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamento dell’Ente.
- Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
- Il Comune può associarsi con altri Enti Locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
- Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
- In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario ad acta, ove l’inerzia permanga ulteriormente.
- E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione, ove ne ricorrano i presupposti.
- Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai Responsabili di Area, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
|