|
Art. 33 Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini - Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
- Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d’ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
- In mancanza di termini specifici, il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
- Tutti gli atti e provvedimenti, che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o amministrativa cui il gravame va presentato.
- I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal Regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi, che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per Legge debbono intervenire.
- L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
- I cittadini, che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.
- Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
|