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Art. 30 Libere forme associative - Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.
- A tal fine il Comune:
· sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione; · definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti; · può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente; · coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali. - Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
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