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Art. 17 Adunanze del Consiglio - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
- Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei Consiglieri assegnati.
- Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
- Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
- Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
- Le deliberazioni per le quali siano richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.
- Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di Legge, di Statuto o di Regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
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