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Art. 13 Presidenza del Consiglio - Assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio: · rappresenta il Consiglio Comunale; · convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori; · decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; · ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari; · sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale; · convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo; · insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento; · assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; · esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente. - Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
- In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
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